Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. L'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia, la cui realizzazione è prevista dalla presente legge, è considerato infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
      2. La presente legge reca norme per la progettazione e per l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi, nonché per la realizzazione dell'acquedotto sottomarino, al fine dell'acquisizione delle risorse idriche eccedenti il fabbisogno del territorio albanese da parte della regione Puglia, mediante concessione al Consorzio acquedotto Albania-Italia, di seguito denominato «Consorzio».